Statuto Associazione CONdividere La Strada Della Vita

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1- Costituzione, durata e sede

È costituita l’Associazione denominata “Condividere la strada della vita – Associazione di Promozione
Sociale”, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “Condividere la strada della vita – APS”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di
Associazione di Promozione Sociale o APS.
L’ Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in Concesio (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà
essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento
delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

 

ART. 2- Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell’attività di
volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le
seguenti attività di interesse generale:
a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22
giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
d. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale;
v. Promozione della cultura alla legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non
armata;
w. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n.244;
L’Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti
attività:
– sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle vittime della strada al fine di contribuire a fermare
– la strage stradale e dare giustizia ai superstiti anche attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione
– dei familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi
per il raggiungimento di quei fini;
– organizzare e promuovere un conforto umano e quanto possibile, l’assistenza psicologica e legale
tramite strutture convenzionate alle famiglie e quanti sono colpiti dal problema;
– promuovere una cultura volta al rispetto delle regole stradali, attraverso incontri nelle scuole di ogni
ordine e grado;
– organizzare un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle
strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partici politici, ai mezzi di comunicazione al
fine di sensibilizzare sul problema che colpisce le vittime della strada e le loro famiglie;
– promuovere seminari, manifestazioni e quanto atto a prendere coscienza del pericolo di certi
atteggiamenti e di certe pratiche sulle strade al fine di sviluppare e/o sottolineare l’importanza di
essere dei protagonisti coscienti del proprio essere sociale;
– presentare all’opinione pubblica varie esperienze e fare riflettere interagendo con i protagonisti di tali
esperienze;
– promuovere forme, anche durature, di aggregazione e di promozione per l’affermazione di uno stato di
diritto e del rispetto delle regole e della civile convivenza tra i cittadini;
– ricercare, individuare e concretizzare posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie
motoristiche, stradali, petroliere, dell’alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta
nei problemi dell’incidentalità stradale e delle sue conseguenze;
– attuare campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e
locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime
e superstiti.

L’Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle,
intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle
precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere
attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi
di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ART. 3- Ammissione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del
Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per
realizzarle versando l’eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il
numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti
soci.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la
dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne
lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni
sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta; in caso
di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro
30 giorni dall’adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.

 

ART. 4- Adesione e attività di volontariato.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell’Assemblea.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto
espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci
godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione
può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie
finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

 

ART. 5- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo,
la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro Soci.
Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio
Direttivo, comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del
Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.
Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in
presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel
Libro Soci.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della
deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

 

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

 

ART. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di Controllo e di Revisione Legale.

 

ART. 8 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio
nominato dall’Assemblea.

 

ART. 9 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno
entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi
idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della
data fissata per la convocazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di
seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante
mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile
verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

 

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All’Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:
a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario;
b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo;
d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
f) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l’organizzazione ed il funzionamento
delle Sezioni;
g) l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea
ordinaria.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la
età dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci presenti in proprio o per delega.
l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio
o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

 

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All’Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:
a. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c. la devoluzione del patrimonio;
d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale
promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per
delega di almeno i due terzi dei e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci
presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o
per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti
in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono
deliberati dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda
convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

 

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti
dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e cessano con
l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine
non abbia provveduto l’Assemblea.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni
preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli
atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento,
purché sia possibile verificare l’identità dei consiglieri partecipanti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi
può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua
adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può
adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal
caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla
prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell’ultima procedura di
nomina dell’Organo, nell’ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il
Consiglio provvederà alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il consigliere.
I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero
organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i
membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo
Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, interdetto, l’inabilitato,
il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

ART. 13 – Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea;
compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l’approvazione
dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse
generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

 

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a
maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di
età.
Il Presidente dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l’approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di
necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati
dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello
Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

 

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie
funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle
proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

 

ART. 17 – L’Organo di Controllo

L’Assemblea può nominare l’Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di Controllo è monocratico.
L’Organo di Controllo dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l’approvazione
del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
L’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui
all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
All’Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto
in conformità alla Legge.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

 

ART. 18 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria
attività da:
quote di adesione annuali;
contributi pubblici e privati;
rimborsi derivanti da convenzioni;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege
previsti;
entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’Associazione.

 

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede
della stessa e consultabile da tutti i soci.
L’importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.
Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le
finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere
tutti gli atti necessari per la stipula.

 

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l’Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse.
Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex
lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una
breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio
consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è
soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

 

ART. 21 -Avanzi di gestione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio
individuate all’art. 2 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.,
di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto.

 

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L’Associazione tiene:
– il Registro dei Volontari;
– il Libro Soci;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
– il Libro degli Inventari.
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il
quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza,
specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la
competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non
potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti
gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva
diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra
Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.

 

ART. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di
essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente
Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati,
ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due
arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto
delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato
rituale.

 

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e
s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

 

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto
stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione
nel predetto Registro.

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